{"id":2365,"date":"2016-09-18T08:21:47","date_gmt":"2016-09-18T08:21:47","guid":{"rendered":"http:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/?p=2365"},"modified":"2017-10-01T10:36:27","modified_gmt":"2017-10-01T10:36:27","slug":"il-primo-voto-delle-donne-significato-e-conseguenze","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/in-evidenza\/il-primo-voto-delle-donne-significato-e-conseguenze\/","title":{"rendered":"Il primo voto delle donne: significato e conseguenze"},"content":{"rendered":"<p><iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/0B-xFOEVF2OuGakxzYWlZWjJaZk0\/preview\" width=\"640\" height=\"480\"><\/iframe><\/p>\n<p><strong>Il voto alle donne. Significato e conseguenze.<\/strong><br \/>\n<em>Testo della Conferenza tenuta da <strong>Ernesto Lupo<\/strong>,\u201cPrimo Presidente emerito della Corte Suprema di Cassazione\u201d, in apertura del convegno, &#8221; 02 giugno 1946, le donne con il loro voto, decisero la storia dell&#8217;Italia&#8221; , Centola 06 agosto 2016<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>&nbsp;<\/strong><strong>Il primo voto delle donne: significato e conseguenze*<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Sommario: <\/strong>1. Il 70\u00b0 anniversario del suffragio femminile. &#8211; 2. Il significato del suffragio femminile. &#8211; 3. Le conseguenze del voto sui lavori della Assemblea costituente. &#8211; 4. Le donne nelle istituzioni rappresentative. &#8211; 5. Considerazioni conclusive.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><u>&nbsp;<\/u><\/p>\n<p><u>1.- Il 70\u00b0 anniversario del suffragio femminile.<\/u><\/p>\n<p>L\u2019anniversario del primo voto delle donne in Italia (avutosi nel 1946) non \u00e8 stato mai ricordato con il risalto che esso ha assunto nell\u2019anno in corso, nella ricorrenza dei 70 anni dall\u2019avvenimento: una mostra documentaria organizzata dalla Camera dei deputati nella Sala della Lupa ove, il 10 giugno 1946, furono proclamati i risultati del referendum per la scelta tra Monarchia e Repubblica (mostra inaugurata alla presenza del Presidente della Repubblica ed aperta sino al 31 ottobre dell\u2019anno in corso); la traccia del tema di argomento storico dato all\u2019esame di maturit\u00e0; il tema del concorso nazionale indetto dal Ministero dell\u2019istruzione per tutte le scuole di ogni ordine e grado; il costante ricordo della ricorrenza in tutte le occasioni in cui, attorno al 2 giugno, si \u00e8 festeggiata la contemporanea nascita della Repubblica; infine, la destinazione di una <em>Sala delle donne<\/em> a Montecitorio (voluta e inaugurata, il 14 luglio 2016, dalla Presidente della Camera Laura Boldrini, molto attiva per questa ricorrenza<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>), a permanente ricordo della prima partecipazione delle donne all\u2019attivit\u00e0 del Parlamento, 70 anni fa.<\/p>\n<p>Il risalto \u00e8 pienamente giustificato dalla importanza dell\u2019avvenimento, che, con l\u2019estensione del voto alle donne, port\u00f2 a compimento in Italia il suffragio universale, fondamento della democrazia. Il voto femminile, conseguito in qualche Stato gi\u00e0 alla fine dell\u2019Ottocento (in Nuova Zelanda, nel 1893), \u00e8 una novit\u00e0 che in Europa si \u00e8 prodotta soprattutto nella prima met\u00e0 del secolo ventesimo, nella maggior parte degli Stati dopo il primo conflitto mondiale<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a> e, in parte minore, dopo il secondo conflitto<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>, ma, in qualche Stato, solo in anni successivi<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>. Fuori dall\u2019Europa vanno menzionati gli USA, in cui il XIX Emendamento alla Carta dei diritti (ratificato il 18 agosto 1920) super\u00f2 la discriminazione sessuale, ma in precedenza il suffragio femminile era stato previsto in diversi Stati, a partire, nel 1869, dallo Wyoming, primo Stato al mondo a riconoscere il diritto di voto femminile<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>.<\/p>\n<p>In Italia il suffragio femminile fu disposto con decreto legislativo luogotenenziale 1\u00b0 febbraio 1945 n.23: <em>Estensione alle donne del diritto di voto<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\"><strong>[6]<\/strong><\/a><\/em>. Esso fu firmato da Umberto di Savoia, che, il 5 giugno 1944 (giorno successivo alla liberazione di Roma), era stato nominato, dal re Vittorio Emanuele III, Luogotenente del Regno. Fu una decisione del secondo Governo Bonomi, su sollecitazione di Alcide De Gasperi e di Palmiro Togliatti (rispettivamente vice-presidente del Consiglio e Ministro degli esteri), i quali si trovarono subito concordi nella decisione.<\/p>\n<p>Il citato decreto n.23 prevedeva il diritto delle donne di votare, ma non anche di essere votate e quindi elette<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a>. Si discute se l\u2019omissione fu voluta ovvero fu il frutto di una mera dimenticanza<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a>. Fu comunque necessario un successivo decreto luogotenenziale 10 marzo 1946 n.74 per sancire anche l\u2019eleggibilit\u00e0 delle donne che, come gli uomini, avessero compiuto, il giorno delle elezioni, 25 anni di et\u00e0.<\/p>\n<p>La prima applicazione delle nuove norme si ebbe con le elezioni amministrative della primavera del 1946. In diverse domeniche, dal 10 marzo al 7 aprile 1946, si vot\u00f2 per le amministrazioni di 5722 comuni. Fu il primo voto dopo la caduta del fascismo. Votarono l\u201983 % degli uomini e l\u201981 % delle donne aventi diritto. Fu una prova generale rispetto alla novit\u00e0, di ben maggiore rilievo, delle votazioni politiche del 2-3 giugno 1946, le quali determinarono la nascita della Repubblica. E\u2019 con riferimento a queste ultime elezioni che, perci\u00f2, si \u00e8 soliti parlare di \u201cprimo voto\u201d delle donne.<\/p>\n<p>Nelle elezioni politiche furono consegnate ai votanti due schede: una relativa al <em>referendum<\/em> sul mantenimento della Monarchia ovvero per la scelta della Repubblica, l\u2019altra per eleggere i componenti della Assemblea costituente, avente il compito di redigere la nuova Costituzione dello Stato, destinata a sostituire il vecchio Statuto Albertino del 1848, che non era stato idoneo ad impedire l\u2019avvento del regime fascista e la fine della democrazia liberale.<\/p>\n<p>Sia per la novit\u00e0 assoluta del voto politico, sia per l\u2019importanza evidente della scelta referendaria, le donne si accostarono al voto con enorme emozione. Nel menzionato tema che, questo anno, il Ministero ha dato per l\u2019esame di maturit\u00e0 sono riportati i ricordi di quella votazione espressi da due scrittrici (Alba De Cespedes ed Anna Banti)<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a>. Mi sembra ancora pi\u00f9 significativa la testimonianza di una elettrice comune (Anna Maria Marucelli), in una lettera scritta a Roma il 3 giugno 1946, dalla quale si desume anche l\u2019entusiasmo con cui tutti andarono a votare: <em>Ieri \u00e8 stato un grande giorno per l\u2019Italia. Ti confesso che quando ho avuto le schede in mano il mio cuore ha accelerato i battiti e la mia mano non era pi\u00f9 tanto ferma. Sapevo che il mio voto insieme a quello di tanti altri avrebbe deciso le sorti del paese. Speriamo che Iddio ci abbia ispirati per il meglio. Le cose sono andate abbastanza bene per quanto difettasse l\u2019organizzazione. Io ho fatto presto: \u00be d\u2019ora appena ma la mamma \u00e8 dovuta tornare ben 3 volte, ed alla 3\u00aa ha fatto una fila di 2 ore e Cesare pure<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\"><strong>[10]<\/strong><\/a><\/em>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><u>2.- Il significato del suffragio femminile.<\/u><\/p>\n<p>Il voto delle donne segn\u00f2 il conseguimento di una aspirazione di vecchia data che in Italia non si espresse con modalit\u00e0 di protesta eclatanti come quelle del movimento suffragista sorto in Inghilterra (le cui aderenti furono denominate, con tono ironico o scherzoso, <em>suffragette<\/em><a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a>), ma che pure si manifest\u00f2, chiaramente ed insistentemente, sin dai numerosi scritti di Anna Maria Mozzoni<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a>, seguace di Mazzini.<\/p>\n<p>Il primo disegno di legge per l\u2019estensione del voto politico alle donne fu presentato nel 1867 da un uomo (Salvatore Morelli), che, per\u00f2, era del tutto isolato nell\u2019ambiente parlamentare e veniva anche sbeffeggiato per il suo collegamento al femminismo europeo: \u201cogni volta che prendeva la parola in aula era accolto da risatine\u201d<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a>.<\/p>\n<p>Una petizione al Parlamento redatta dalla Mozzoni fu presentata, nel marzo 1906, dal Comitato Pro Suffragio Femminile<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a>. Tra coloro che la sottoscrissero vi fu la nota pedagogista Maria Montessori. Nello stesso periodo non poche donne, in diverse regioni, chiesero l\u2019iscrizione nelle liste elettorali. Questa richiesta sfoci\u00f2 in controversie giudiziarie che si conclusero con sentenze contrarie alle donne, ad esclusione di quella emanata il 25 luglio 1906 dalla Corte di appello di Ancona e redatta dal famoso giurista Lodovico Mortara, che ritenne legittima tale iscrizione (chiesta, nel caso di specie, da dieci donne). Ma la sentenza fu subito annullata dalla Corte di Cassazione<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[15]<\/a>.<\/p>\n<p>Del voto alle donne si discusse molto in Parlamento nel 1912, quando fu approvato il disegno di legge sul suffragio universale maschile, ma le donne continuarono ad essere escluse da ogni tipo di votazione. Dopo la guerra, nel 1919, la Camera vot\u00f2 l\u2019estensione dell\u2019elettorato a \u201ctutti i cittadini di ambo i sessi\u201d, ma la proposta non pot\u00e8 essere esaminata dal Senato per la fine anticipata della legislatura.<\/p>\n<p>Si pervenne finanche alla legge del 22 novembre 1925 n.2125, che ammetteva le donne a votare, ma nelle sole elezioni amministrative<a href=\"#_ftn16\" name=\"_ftnref16\">[16]<\/a>. Questa legge, per\u00f2, non ebbe alcun effetto perch\u00e9 il 4 febbraio 1926 fu approvata la legge che aboliva le amministrazioni locali elettive, con la sostituzione del podest\u00e0 al sindaco.<\/p>\n<p>Caduto il regime fascista, nel 1944 riprese la mobilitazione femminile per il suffragio elettorale completo, sulla cui richiesta concordarono tutte le rappresentanti femminili dei sei partiti aderenti al Comitato di liberazione nazionale<a href=\"#_ftn17\" name=\"_ftnref17\">[17]<\/a>. Argomento nuovo a fondamento della battaglia delle donne fu costituito dal ruolo di rilievo che l\u2019elemento femminile aveva esercitato nella lotta partigiana e nella guerra di liberazione<a href=\"#_ftn18\" name=\"_ftnref18\">[18]<\/a>. Va, per\u00f2, detto che ostacoli alla concessione del voto alle donne provenivano dagli stessi partiti, per effetto di tradizionali remore culturali ed anche per il timore (presente soprattutto nei partiti di sinistra) degli effetti negativi della estensione del voto ad un elettorato ritenuto per lo pi\u00f9 di orientamento conservatore<a href=\"#_ftn19\" name=\"_ftnref19\">[19]<\/a>. Ma, come si \u00e8 detto, De Gasperi e Togliatti, con il decreto del 1\u00b0 febbraio 1945, superarono decisamente e rapidamente ogni ostacolo e titubanza<a href=\"#_ftn20\" name=\"_ftnref20\">[20]<\/a>, in coincidenza, peraltro, con il preannunziato inizio della menzionata \u201csettimana per il voto alle donne\u201d<a href=\"#_ftn21\" name=\"_ftnref21\">[21]<\/a>.<\/p>\n<p>La votazione del 2-3 giugno 1946 dimostr\u00f2 la maturit\u00e0 democratica dell\u2019elettorato femminile. La percentuale delle votanti, rispetto alle aventi diritto, fu dell\u201989%, sostanzialmente non diversa dalla corrispondente percentuale degli uomini (89,2 %)<a href=\"#_ftn22\" name=\"_ftnref22\">[22]<\/a>. Nel sud e nelle isole la prima percentuale fu, addirittura, superiore alla seconda<a href=\"#_ftn23\" name=\"_ftnref23\">[23]<\/a>. Le donne dimostrarono che la loro inclusione nel corpo elettorale e la parificazione, per questo aspetto, agli uomini erano pienamente giustificate. Appropriatamente la menzionata mostra in corso presso la Camera dei deputati \u00e8 contrassegnata dal titolo: \u201c<em>1946. L\u2019anno della svolta<\/em>\u201d. E svolta fu per le contemporanee novit\u00e0 della nascita della Repubblica, dell\u2019avvio dei lavori per la nuova Costituzione dello Stato, per il primo voto delle donne.<\/p>\n<p>Si comprende cos\u00ec l\u2019importanza che la votazione del 2 giugno ebbe per la successiva evoluzione della questione femminile e della parit\u00e0 di genere, a partire dalla attivit\u00e0 della Assemblea costituente e dalle decisioni ivi prese sul contenuto della legge fondamentale della Repubblica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><u>3.- Le conseguenze del voto sui lavori della Assemblea costituente.<\/u><\/p>\n<p>In esito all\u2019elezione dei componenti della Assemblea costituente \u2013 che si tenne unitamente al <em>referendum <\/em>sulla forma dello Stato \u2013 risultarono elette 21 donne su 556 membri. Il numero delle donne \u00e8 molto basso (3,6 %). Esso si deve, soprattutto, al numero molto limitato delle candidate: soltanto 226 (molto meno del 10 % del totale). Le elette furono nove democristiane, nove comuniste, due socialiste ed una dell\u2019Uomo qualunque.<\/p>\n<p>Il numero limitato delle donne non imped\u00ec a quella che la stampa chiam\u00f2 la \u201cpiccola pattuglia femminile\u201d<a href=\"#_ftn24\" name=\"_ftnref24\">[24]<\/a> di avere un effetto incisivo sulla nuova Costituzione, sia per la capacit\u00e0 delle costituenti<a href=\"#_ftn25\" name=\"_ftnref25\">[25]<\/a>, sia soprattutto perch\u00e9 esse svolsero, di regola, una attivit\u00e0 concorde, a prescindere dalla loro diversa collocazione partitica, per l\u2019introduzione di disposizioni costituzionali ispirate al principio della uguaglianza di genere. Va tenuto conto dell\u2019associazionismo femminile su cui le costituenti appoggiarono la loro azione. In particolare, la comunista Maria Maddalena Rossi presiedeva l\u2019Unione donne italiane e la democristiana Maria Federici era la presidente del Centro italiano femminile<a href=\"#_ftn26\" name=\"_ftnref26\">[26]<\/a>.<\/p>\n<p>Cinque donne fecero parte della Commissione che redasse il progetto di Costituzione (c.d. Commissione dei 75), che fu successivamente esaminato e votato dalla intera Assemblea. Di essa furono componenti, sin dall\u2019inizio, la democristiana Maria Federici, le comuniste Nilde Iotti e Teresa Noce, la socialista Lina Merlin; solo dal febbraio 1947, la democristiana Angela Gotelli. Due costituenti (Iotti e Gotelli) fecero parte della prima sottocommissione (diritti e doveri dei cittadini), tre (Federici, Merlin e Noce) della terza sottocommissione (diritti e doveri economico-sociali), nessuna della seconda sottocommissione (ordinamento costituzionale della Repubblica)<a href=\"#_ftn27\" name=\"_ftnref27\">[27]<\/a>.<\/p>\n<p>Presentarono relazioni nelle sottocommissioni la Iotti (sulla famiglia) e ciascuna delle tre donne della terza sottocommissione sulle garanzie economico-sociali per la famiglia (tre relazioni di contenuto diverso, in coerenza con i diversi partiti delle relatrici)<a href=\"#_ftn28\" name=\"_ftnref28\">[28]<\/a>. Nelle discussioni della Commissione dei 75 in sede plenaria le costituenti intervennero incisivamente anche sul tema dell\u2019accesso delle donne alla magistratura (come subito si vedr\u00e0).<\/p>\n<p>In Assemblea costituente le donne parteciparono soprattutto alla discussione sulle disposizioni della prima parte della Costituzione. Non \u00e8 possibile qui esaminare i temi di questi interventi, tra i quali ebbero ampio spazio la famiglia e le condizioni lavorative della donna<a href=\"#_ftn29\" name=\"_ftnref29\">[29]<\/a>. E\u2019 sufficiente segnalare i risultati finali costituiti dalle disposizioni costituzionali che prevedono <em>l\u2019uguaglianza morale e giuridica dei coniugi <\/em>(art.29), prescrivono di <em>protegge(<\/em>re)<em> la maternit\u00e0<\/em> (art.31), tutelano la donna lavoratrice, che <em>ha gli stessi diritti e, a parit\u00e0 di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore <\/em>e le cui <em>condizioni di lavoro devono consentire l\u2019adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre ed al bambino una speciale adeguata protezione<\/em> (art.37).<\/p>\n<p>Tra le disposizioni della prima parte della Costituzione mi soffermo soltanto su quella dell\u2019art.51, primo comma, della Costituzione, il cui testo \u00e8 il seguente: <em>Tutti i cittadini dell\u2019uno o dell\u2019altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge<a href=\"#_ftn30\" name=\"_ftnref30\"><strong>[30]<\/strong><\/a><\/em>.<\/p>\n<p>Nel progetto di Costituzione proposto alla Assemblea dalla Commissione dei 75, il testo (del corrispondente art.48) presentava due differenze rispetto a quello (vigente) dell\u2019art.51: 1) dopo la parola \u201c<em>eguaglianza<\/em>\u201d si aggiungeva la limitazione, di forte significato sostanziale, \u201c<em>conformemente alle loro attitudini<\/em>\u201d; 2) nella parte finale del comma, anzich\u00e9 \u201c<em>secondo i requisiti<\/em>\u201d, si prevedeva, in modo molto pi\u00f9 generico, \u201c<em>secondo le norme<\/em>\u201d. Maria Federici, a nome di altre dodici donne, propose con successo in Assemblea la soppressione del riferimento alle attitudini e la sostituzione alla parola <em>norme<\/em> (che avrebbe lasciato libero il legislatore ordinario di prevedere ogni limite all\u2019accesso) della parola <em>requisiti<a href=\"#_ftn31\" name=\"_ftnref31\"><strong>[31]<\/strong><\/a><\/em>.<\/p>\n<p>La questione si ripresent\u00f2 quando l\u2019Assemblea pass\u00f2 a discutere l\u2019articolo sulla nomina dei magistrati<a href=\"#_ftn32\" name=\"_ftnref32\">[32]<\/a>. Il progetto della Commissione prevedeva che \u201c<em>Possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dall\u2019ordinamento giudiziario<\/em>\u201d. La disposizione era ammissiva della nomina di magistrati donne, ma anche limitativa perch\u00e9 la consentiva soltanto \u201c<em>nei casi previsti<\/em>\u201d dalla legge. L\u2019emendamento soppressivo di detta limitazione, proposto da Teresa Mattei e Maria Maddalena Rossi, fu bocciato dalla Assemblea, che invece soppresse l\u2019intera disposizione qui trascritta. Maria Federici, insieme a diversi altri costituenti (tra cui quattro donne), non si dette per vinta, ma propose ed illustr\u00f2 un ordine del giorno accolto dall\u2019Assemblea, che ritenne applicabile sul punto la disposizione gi\u00e0 approvata dell\u2019art.51, e quindi la possibilit\u00e0 per le donne di accedere a tutti gli uffici pubblici, e perci\u00f2 anche alla magistratura.<\/p>\n<p>La previsione costituzionale dell\u2019art. 51 ha poi costituito il fondamento della sentenza della Corte cost. n.33 del 18 maggio 1960, la quale dichiar\u00f2 incostituzionale la disposizione (della legge n.1176 del 1919) che escludeva le donne da tutti gli uffici pubblici che comportassero l\u2019esercizio di diritti e potest\u00e0 politiche. La Corte cost., in tale occasione, afferm\u00f2 che <em>la diversit\u00e0 di sesso, in s\u00e9 e per s\u00e9 considerata, non pu\u00f2 essere mai ragione di discriminazione legislativa, non pu\u00f2 comportare, cio\u00e8, un trattamento diverso dagli appartenenti all\u2019uno o all\u2019altro sesso davanti alla legge<\/em>.<\/p>\n<p>Questa sentenza determin\u00f2 la legge n.66 del 9 febbraio 1963, che ha ammesso le donne alla magistratura, ove esse sono entrate a partire dall\u2019aprile 1965 (nel primo concorso le donne furono appena otto)<a href=\"#_ftn33\" name=\"_ftnref33\">[33]<\/a>. Oggi il numero delle donne che fanno parte della magistratura ordinaria (giudici e pubblici ministeri) ha superato quello degli uomini<a href=\"#_ftn34\" name=\"_ftnref34\">[34]<\/a>.<\/p>\n<p>Il principio fondamentale della Costituzione \u2013 di cui l\u2019art.51 \u00e8 specificazione \u2013 \u00e8 quello di pari dignit\u00e0 sociale e di eguaglianza davanti alla legge \u201c<em>senza distinzione di sesso<\/em>\u201d (art.3, primo comma). E\u2019 essenziale questa ultima precisazione, perch\u00e9 l\u2019eguaglianza davanti alla legge era gi\u00e0 affermata, ma in modo generico e senza alcun riferimento al sesso, dallo Statuto Albertino (art.24). Sulla introduzione nell\u2019art.3 della espressa previsione della irrilevanza della <em>distinzione di sesso<\/em> vi \u00e8 un curioso dettaglio che merita di essere segnalato agli studiosi della storia della nostra Costituzione.<\/p>\n<p>Nella autobiografia (edita postuma) di Lina Merlin<a href=\"#_ftn35\" name=\"_ftnref35\">[35]<\/a>, l\u2019autrice attribuisce tale previsione ad un proprio emendamento all\u2019art.3 (che, nel progetto di Costituzione presentato alla Assemblea, era l\u2019art.7), \u201cin quanto era stata proposta la formula <em>Tutti i cittadini hanno pari dignit\u00e0 sociale&nbsp; e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di razza, di lingua, di religione, etc, etc<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn36\" name=\"_ftnref36\">[36]<\/a>. Era quindi omessa la menzione, prima della <em>razza, <\/em>del <em>sesso<\/em> che oggi si legge nell\u2019art.3. La presentazione dell\u2019emendamento poi approvato viene ricordata da pi\u00f9 voci e ne \u00e8 giustamente sottolineata l\u2019importanza<a href=\"#_ftn37\" name=\"_ftnref37\">[37]<\/a>.<\/p>\n<p>Sennonch\u00e9, dell\u2019emendamento indicato dalla Merlin, non ho trovato traccia nei lavori della Costituente<a href=\"#_ftn38\" name=\"_ftnref38\">[38]<\/a>. Il progetto di Costituzione approvato dalla Commissione dei 75 conteneva gi\u00e0 la precisazione \u201c<em>senza distinzione di sesso<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn39\" name=\"_ftnref39\">[39]<\/a>, e su di essa non fu presentato alcun emendamento in Assemblea, che approv\u00f2 l\u2019articolo nella seduta pomeridiana del 24 marzo 1947<a href=\"#_ftn40\" name=\"_ftnref40\">[40]<\/a>. Le stesse quattro parole erano gi\u00e0 presenti anche nella formulazione iniziale dell\u2019articolo proposta dai relatori La Pira e Basso nel corso dei lavori della prima sottocommissione della Commissione dei 75<a href=\"#_ftn41\" name=\"_ftnref41\">[41]<\/a>. Sulle stesse parole non risulta esservi stato alcun emendamento<a href=\"#_ftn42\" name=\"_ftnref42\">[42]<\/a>, n\u00e9 durante le riunioni della prima sottocommissione<a href=\"#_ftn43\" name=\"_ftnref43\">[43]<\/a>, n\u00e9 nelle sedute plenarie della Commissione dei 75. Non resta che ipotizzare un intervento della Merlin antecedente al progetto iniziale dell\u2019attuale art.3, redatto dai due relatori. Ma non sembra probabile che questo intervento abbia potuto esplicarsi attraverso un emendamento formale ad un testo che &nbsp;&#8211; come scrive la Merlin &#8211; ometteva il riferimento alla diversit\u00e0 di sesso (omissione che, invece, non si rinviene gi\u00e0 nella iniziale proposta della disposizione).<\/p>\n<p>Comunque, ci sia stato o meno un apporto femminile nella formulazione dell\u2019art.3 Cost., \u00e8 certo il contributo di rilievo delle pochissime costituenti al testo dell\u2019art.51 e, specificamente, vi fu una loro particolare insistenza sulla ammissione delle donne alla magistratura, con una sorprendente percezione della importanza che questa istituzione avrebbe avuto nella attuazione della Costituzione e nella realizzazione, almeno parziale, delle tante speranze che ne accompagnarono l\u2019approvazione.<\/p>\n<p>Pu\u00f2 allora condividersi, in linea generale e al di l\u00e0 dei limitati riferimenti qui fatti, il giudizio retrospettivo dato da Maria Federici secondo cui, se non ci fosse stato il gruppo di donne alla Costituente, \u201cla donna non avrebbe nella Costituzione il posto che di fatto vi ha\u201d<a href=\"#_ftn44\" name=\"_ftnref44\">[44]<\/a>. Forse queste donne meriterebbero di essere conosciute meglio ed anche apprezzate nei loro valori e nelle attivit\u00e0 svolte durante i lavori per l\u2019elaborazione della Costituzione<a href=\"#_ftn45\" name=\"_ftnref45\">[45]<\/a>. Le sole costituenti che hanno acquisito notoriet\u00e0 sono Nilde Iotti e Lina Merlin, ma per l\u2019attivit\u00e0 politica da loro svolta in epoca successiva alla Costituzione.<\/p>\n<p>Merita, perci\u00f2, pieno apprezzamento l\u2019iniziativa della Presidente della Camera dei deputati Laura Boldrini che, come si \u00e8 detto, ha voluto una permanente <em>Sala delle donne<\/em>, in cui vi \u00e8 la fotografia delle 21 costituenti, che possono ben qualificarsi \u201cmadri della Costituzione\u201d, da aggiungersi alla tradizionale considerazione dei \u201cpadri della Costituzione\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><u>4.- Le donne nelle istituzioni rappresentative.<\/u><\/p>\n<p>Le disposizioni costituzionali sull\u2019uguaglianza dei sessi hanno costituito l\u2019inizio di un lungo percorso, ancora in svolgimento, verso la parit\u00e0 di genere. In questo <em>iter <\/em>complesso (per l\u2019ampiezza dei settori coinvolti) e frastagliato (per le difficolt\u00e0 che esso ha incontrato e ancora affronta) va segnalata, in particolare, l\u2019azione essenziale della Corte costituzionale, che ha adeguato l\u2019ordinamento legislativo alle norme costituzionali, anticipando in pi\u00f9 casi l\u2019intervento del legislatore. Questo percorso concerne quasi tutti i settori dell\u2019ordinamento giuridico e non pu\u00f2, per la sua ampiezza, essere esaminato in questo scritto.<\/p>\n<p>Qui vogliamo fare cenno soltanto ad un tema specificamente collegato all\u2019attuale anniversario: quello dell\u2019ingresso delle donne nelle istituzioni rappresentative. Nel giugno di 70 anni fa 21 donne entrarono, per prime, nel Parlamento italiano, \u201cin rappresentanza della Nazione\u201d, come si esprime l\u2019art.67 Cost. (e gi\u00e0 l\u2019art.41 dello Statuto). Nel 1946 \u2013 \u00e8 stato recentemente ricordato<a href=\"#_ftn46\" name=\"_ftnref46\">[46]<\/a> \u2013 furono anche elette dieci sindache (di comuni non grandi), cosa che non sarebbe stato possibile se non si fosse attribuita alle donne la capacit\u00e0 di essere elette nelle votazioni amministrative.<\/p>\n<p>Quale seguito ha avuto la presenza femminile nelle istituzioni rappresentative in questo lungo periodo di tempo?<\/p>\n<p>E\u2019 noto che questa presenza \u00e8 stata sempre molto limitata. Le difficolt\u00e0, di varia natura, sono state molteplici. Esse hanno evidenziato l\u2019insufficienza di una azione politica e legislativa diretta semplicemente a superare le discriminazioni di genere (dirette ed indirette) e la conseguente necessit\u00e0 di svolgere <em>azioni positive<\/em> al fine di pervenire alla parit\u00e0 di <em>chances <\/em>tra i due sessi. Le azioni positive, in linea generale, trovano il loro fondamento costituzionale nel principio di uguaglianza sostanziale che, nel capoverso dell\u2019art.3 Cost., fa seguito al principio di uguaglianza formale affermato dal primo comma e costituente il tradizionale sostegno della non discriminazione tra i sessi.<\/p>\n<p>Si \u00e8 allora perseguito un indirizzo di fondo inteso a promuovere la <em>parit\u00e0 di accesso<\/em> alle cariche elettive o, come anche si dice, le <em>pari opportunit\u00e0<\/em>. Ci\u00f2 ha comportato modifiche integrative della Costituzione e, in particolare, dell\u2019art.51, primo comma, che, come abbiamo visto, pone il principio dell\u2019uguaglianza dei sessi nell\u2019accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. A tale uguaglianza si \u00e8 aggiunta la prescrizione, secondo cui <em>A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunit\u00e0 tra donne e uomini<\/em> (cos\u00ec la legge costituzionale 30 maggio 2003 n.1<a href=\"#_ftn47\" name=\"_ftnref47\">[47]<\/a>).<\/p>\n<p>La modifica dell\u2019art.51 della Costituzione era stata preceduta da altre due leggi costituzionali di analogo contenuto relative agli ordinamenti regionali. La legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3 ha inserito nel testo riscritto dell\u2019art.117 Cost. un nuovo comma, secondo cui <em>Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parit\u00e0 degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parit\u00e0 di accesso tra donne e uomini nelle cariche elettive<\/em>. Alle cinque regioni speciali si riferisce la legge costituzionale n.2 del 31 gennaio 2001, la quale impone alle relative leggi di \u201c<em>promuove<\/em>(re) <em>condizioni di parit\u00e0 di accesso alle consultazioni elettorali<\/em>\u201d, \u201c<em>al fine di conseguire l\u2019equilibrio della rappresentanza dei sessi<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Solo in epoca recente il nuovo indirizzo costituzionale ha dato risultati concreti. La presenza femminile nell\u2019attuale Parlamento nazionale \u00e8 del 30 % rispetto al totale dei componenti<a href=\"#_ftn48\" name=\"_ftnref48\">[48]<\/a>. Minore \u00e8, invece, la percentuale delle sindache nei 7.998 comuni d\u2019Italia: alla data del 1\u00b0 luglio 2016, esse erano n.1116, onde amministravano soltanto il 13,94 % dei comuni (ed il 15,97 % della popolazione)<a href=\"#_ftn49\" name=\"_ftnref49\">[49]<\/a>.<\/p>\n<p>Con enorme ritardo una donna ha occupato posti rappresentativi negli organi costituzionali. La prima donna Presidente della Camera dei deputati (Nilde Iotti) \u00e8 stata eletta il 20 giugno 1979. La prima donna ministra (Tina Anselmi) \u00e8 stata nominata il 30 luglio 1976<a href=\"#_ftn50\" name=\"_ftnref50\">[50]<\/a>. La prima Presidente di Giunta regionale (Anna Nenna D\u2019Antonio<a href=\"#_ftn51\" name=\"_ftnref51\">[51]<\/a>) \u00e8 stata eletta il 2 dicembre 1980.<\/p>\n<p>Se va sottolineato che la percentuale delle ministre nell\u2019attuale Governo \u00e8 del 38 % <a href=\"#_ftn52\" name=\"_ftnref52\">[52]<\/a>, non si possono ignorare i tre specchi che, con ammirevole fantasia, sono stati collocati nella ora inaugurata <em>Sala delle donne<\/em>. Essi stanno ad indicare le tre cariche rappresentative che non sono state finora ricoperte da alcuna donna: Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente del Consiglio dei Ministri. La frase apposta vicino a ciascuno dei tre specchi (<em>potresti essere tu la prima<\/em>) \u00e8 di augurio e di incentivo a tutte le donne che in essi avranno modo di guardarsi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><u>5.-Considerazioni conclusive.<\/u><\/p>\n<p>Con una valutazione globale dei 70 anni trascorsi dal 1946, <em>anno della svolta<\/em>, si pu\u00f2 dire che la situazione della donna \u00e8 profondamente cambiata sia nella societ\u00e0 italiana, sia nelle istituzioni pubbliche. Si sono avuti enormi miglioramenti<a href=\"#_ftn53\" name=\"_ftnref53\">[53]<\/a>, ma si \u00e8 ancora lontani dall\u2019avere raggiunto, nella realt\u00e0 concreta, il traguardo costituzionale della piena uguaglianza di genere<a href=\"#_ftn54\" name=\"_ftnref54\">[54]<\/a>.<\/p>\n<p>Si \u00e8 specificamente indicato il deficit di presenza femminile negli organi costituzionali di natura rappresentativa. Ma se si volge lo sguardo agli organi giudiziari, a cui, come si \u00e8 visto, si era dedicato il particolare impegno delle costituenti, si constata che questo deficit si presenta, per qualche aspetto, ancora maggiore. Ed invero nessuna donna ha finora rivestito le cariche di presidente della Corte costituzionale<a href=\"#_ftn55\" name=\"_ftnref55\">[55]<\/a> ovvero di una delle \u201csupreme magistrature ordinaria ed amministrativa\u201d (cos\u00ec definite dall\u2019art.135 Cost.)<a href=\"#_ftn56\" name=\"_ftnref56\">[56]<\/a>. Indubbiamente sussistono ragioni temporali dipendenti dal ritardo quasi ventennale con il quale, come si \u00e8 detto, le donne sono state ammesse ai concorsi per dette magistrature, onde soltanto un numero limitato di donne ha finora raggiunto l\u2019anzianit\u00e0 necessaria per concorrere alle posizioni di vertice. Ma la limitata presenza femminile non cessa di essere un fenomeno reale e di indicare il cammino che ancora deve essere percorso e che \u00e8 davanti alle generazioni future, come \u00e8 figurativamente prospettato dalla installazione nella <em>Sala delle donne <\/em>degli specchi, che, nella totalit\u00e0 delle istituzioni pubbliche, sono ben pi\u00f9 dei tre in essa collocati.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\"><\/a>* Testo della conferenza tenuta a Centola, il 6 agosto 2016, nel Convegno organizzato dalla Associazione Progetto Centola, in collaborazione con il Comune di Centola, sul tema: \u201c<em>2 giugno 1946, le donne, con il loro voto, decisero la storia dell\u2019Italia<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>[1] In coincidenza con l\u2019inaugurazione della \u201cSala delle donne\u201d la Camera dei deputati ha pubblicato il volume <em>Le Prime Italiane nelle Istituzioni<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Qualche indicazione non esaustiva: Russia 1917, Austria 1918, Polonia 1918, Irlanda 1918-1922, Germania 1919, Olanda 1919, Lussemburgo 1919, Ungheria 1919, Cecoslovacchia 1920, Danimarca 1920, Svezia 1921, Gran Bretagna 1928. Prima ancora del conflitto mondiale la Spagna aveva concesso il voto alle donne nel 1907.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Tra gli altri Stati: Bulgaria 1945, Albania 1945, Iugoslavia 1945, Francia 1946, Romania 1946, Malta 1947, Belgio 1948, Grecia 1952.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Per esempio: Svizzera 1971, Portogallo 1974. Tutte le indicazioni sulle date di inizio del suffragio femminile nei diversi Stati sono tratte dalla voce di <strong>Fulco Lanchester<\/strong>, <em>Voto: diritto di (dir. pubbl.)<\/em>, in <em>Enc. dir., <\/em>Giuffr\u00e9, vol. XLVI, 1993, p.1115.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> <strong>Chiara Tripodina<\/strong>, <em>1946-2016. La \u201cquestione elettorale femminile\u201d: dal voto delle donne al voto alle donne (una luce si intravede)<\/em>, in <em>Rivista italiana dei costituzionalisti<\/em>, n.3\/2016, nt.26.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> V. il testo del decreto in <em>Donne alle urne<\/em>.<em> La conquista del voto. Documenti 1864-1946<\/em>, a cura di <strong>Marina d\u2019Amelia<\/strong>, Biblink editori, 2006, p.137.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Il diritto di essere elettrici (elettorato attivo) \u00e8 diverso da quello di essere elette (elettorato passivo). In Nuova Zelanda, per esempio, le donne, come si \u00e8 detto, ebbero il diritto di voto gi\u00e0 nel 1893, ma dovettero attendere il 1919 per ottenere anche l\u2019elettorato passivo.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> V. <strong>Giulia Galeotti<\/strong>, <em>Storia del voto alle donne in Italia<\/em>, Biblink editori, 2006, p.209 ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> La traccia del tema, in cui sono trascritti i ricordi delle due scrittrici, pu\u00f2 leggersi sul sito del Ministero della istruzione. Detti ricordi sono riportati da <strong>Patrizia Gabrielli<\/strong>, <em>2 giugno 1946: una giornata memorabile<\/em>, saggio pubblicato, oltre che nella rivista indicata nella traccia del tema, anche in un volume della stessa <strong>Gabrielli<\/strong>: <em>Il 1946, le donne, la Repubblica, <\/em>Donzelli editore, 2009, p.149 ss..<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> La lettera (con la risposta di Franco Leo, all\u2019epoca prigioniero) \u00e8 riportata come esergo di un volume pubblicato recentemente dalla citata docente universitaria <strong>P. Gabrielli<\/strong>, <em>Il primo voto. Elettrici ed elette<\/em>, Castelvecchi, 2016.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> Pu\u00f2 richiamarsi il recente, omonimo film, ispirato alle azioni di protesta (anche con violenze sulle cose) compiute in Inghilterra agli inizi del Novecento dalle aderenti al movimento femminista, guidato da <em>Emmeline Pankhurst,<\/em> che reclamava il diritto di voto alle donne.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> E\u2019 del 1864 il volume della <strong>Mozzoni<\/strong>, <em>La donna e i suoi rapporti sociali<\/em>. Qualche pagina della Mozzoni \u00e8 riportata in <em>Donne alle urne<\/em> cit., p.17-25.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> Cos\u00ec si \u00e8 espressa la Presidente Laura Boldrini, nell\u2019intervista concessa ad Aldo Cazzullo e pubblicata dal <em>Corriere della sera<\/em> del 10 luglio 2016, p.21.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> Una precedente petizione al Parlamento era stata presentata sempre dalla Mozzoni nel 1877.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a> La sentenza fu emanata nel dicembre dello stesso anno 1906. Della Cassazione il Mortara diventer\u00e0 poi Primo presidente nel lungo periodo 1915-1923.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[16]<\/a> La legge fu approvata con l\u2019opposizione dei deputati fascisti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref17\" name=\"_ftn17\">[17]<\/a> Partito liberale, Democrazia cristiana, Democrazia del lavoro, Partito d\u2019azione, Partito socialista, Partito comunista. Rilevante fu l\u2019attivit\u00e0, soprattutto, dell\u2019Unione delle Donne Italiane (UDI), costituita, nel settembre 1944, su impulso del Partito comunista, e del Centro Italiano Femminile (CIF), costituito, nel successivo mese di ottobre, dalle organizzazioni femminili di ispirazione cattolica. Tutti i gruppi femminili, riunitisi a Roma il 25 ottobre 1944 su iniziativa dell\u2019UDI, decisero l\u2019organizzazione della \u201cSettimana nazionale per il voto alle donne\u201d, fissata per la prima settimana del febbraio 1945.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref18\" name=\"_ftn18\">[18]<\/a> <strong>V. P. Gabrielli<\/strong>, <em>Il 1946, le donne, la Repubblica<\/em>, cit., p.43 ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref19\" name=\"_ftn19\">[19]<\/a> V. l\u2019opera citata nella nota precedente, p. 65 ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref20\" name=\"_ftn20\">[20]<\/a> E\u2019 significativo, per intendere il clima generale dell\u2019epoca in cui il Governo approv\u00f2 il decreto concessivo del voto alle donne, il contenuto dell\u2019articolo di <strong>Mario Borsa<\/strong>, direttore liberale del <em>Corriere d\u2019informazione<\/em> del 24 giugno 1945 (subentrato al <em>Corriere della sera<\/em>, che aveva sospeso le pubblicazioni il precedente 26 aprile), il quale deprecava che si fosse \u201cdeciso di dare il voto alle donne senza che questa decisione fosse invocata da un serio, largo, meditato, consapevole movimento femminista\u201d (l\u2019articolo \u00e8 stato ripubblicato nel recente volume di <strong>D. Messina<\/strong>, <em>2 giugno 1946. La battaglia per la Repubblica<\/em>, edito dal <em>Corriere della sera,<\/em> 2016, p.182). Il giornalista Borsa metteva a raffronto la concessione del suffragio femminile in Italia con l\u2019uguale risultato ottenuto dalle donne in Inghilterra nel 1928, dopo una \u201cbattaglia, durata quasi venti anni\u201d. Ma tale giudizio, da un lato, ignorava il pi\u00f9 lungo tempo trascorso per pervenire al suffragio femminile in Italia e, dall\u2019altro, sottovalutava le lotte portate avanti dalle associazioni femminili italiane, anche se in modo non violento, a differenza delle suffragette inglesi (sulle quali v., ampiamente, <strong>P. Gabrielli, <\/strong><em>op. ult. cit.<\/em>, cap. II e III.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref21\" name=\"_ftn21\">[21]<\/a> Il decreto di \u201cestensione alle donne del diritto di voto\u201d fu approvato dal Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 1945.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref22\" name=\"_ftn22\">[22]<\/a> In totale le donne votanti furono 12.998.131, gli uomini votanti 11.949.056.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref23\" name=\"_ftn23\">[23]<\/a> Nel sud, 88,2 % di donne, 86,7 % di uomini; in Sicilia, rispettivamente, 86,2 e 84,8; in Sardegna, 87,3 e 84,4. Cfr. <strong>G. Galeotti<\/strong>, <em>Storia del voto alle donne in Italia<\/em> cit., p.270.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref24\" name=\"_ftn24\">[24]<\/a> Cos\u00ec <strong>P. Gabrielli<\/strong>, <em>Il primo voto<\/em> cit., p.9.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref25\" name=\"_ftn25\">[25]<\/a> Quattordici delle 21 Costituenti erano laureate, altre operaie ed impiegate e quindi conoscitrici dei problemi sociali e del lavoro.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref26\" name=\"_ftn26\">[26]<\/a> Secondo l\u2019intervento della Rossi nella seduta dell\u2019Assemblea costituente del 21 aprile 1947 le due associazioni contavano \u201cunite, circa due milioni di aderenti e la loro influenza nel Paese \u00e8 ben pi\u00f9 grande\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref27\" name=\"_ftn27\">[27]<\/a> E\u2019 interessante notare che proprio la materia trattata dalla seconda sottocommissione, che poi ha costituito la seconda parte della Costituzione vigente, \u00e8 quella la cui esigenza di riforma si \u00e8 avvertita ampiamente, con tentativi di modifica che si prolungano inutilmente da alcuni decenni.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref28\" name=\"_ftn28\">[28]<\/a> Le relazioni indicate nel testo possono leggersi in <em>Le donne della Costituente, <\/em>a cura di <strong>M.T.A. Morelli<\/strong>, Laterza, 2007, p.5 ss. e p. 14 ss.. Esse sono state ripubblicate nel citato volume della Camera dei deputati <em>Le Prime Italiane nelle Istituzioni<\/em>,&nbsp; p.115 ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref29\" name=\"_ftn29\">[29]<\/a> Una documentazione molto ampia trovasi in <em>Le donne della Costituente<\/em> cit..<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref30\" name=\"_ftn30\">[30]<\/a> Nel 2003, come si vedr\u00e0, \u00e8 stata apportata una aggiunta alla formulazione qui trascritta.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref31\" name=\"_ftn31\">[31]<\/a> Seduta dell\u2019Assemblea costituente del 22 maggio 1947, in cui la Federici osserv\u00f2: \u201cpoich\u00e9 le attitudini non si provano se non col lavoro, escludere le donne da determinati lavori significherebbe non provare mai la loro attitudine a compierli\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref32\" name=\"_ftn32\">[32]<\/a> Attuale art.106 della Costituzione (art.98 del Progetto).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref33\" name=\"_ftn33\">[33]<\/a> Per approfondimenti sulla presenza delle donne nella magistratura ordinaria v. <em>Quaderni del CSM<\/em>, 2014, n.162, ove sono pubblicati gli atti del convegno (svoltosi il 4 luglio 2013 presso il CSM) sul tema: \u201cI primi 50 anni delle donne in magistratura: quali prospettive per il futuro\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref34\" name=\"_ftn34\">[34]<\/a> Alla data del 27 luglio 2016, su 9215 magistrati in servizio, le donne erano 4719 e gli uomini erano 4496 (rispettivamente, il 51 ed il 49 %).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref35\" name=\"_ftn35\">[35]<\/a> <strong>Lina Merlin<\/strong>, <em>La mia vita<\/em>, a cura di <em>Elena Marinucci<\/em>, Giunti, 1989 (la Merlin \u00e8 morta il 10 agosto 1979). L\u2019autobiografia reca la data del 14 marzo 1963 (p.119 del volume), l\u2019anno in cui la costituente e poi parlamentare socialista (in tre legislature) decise di ritirarsi dalla vita politica, anche a seguito delle forti polemiche determinate dalla approvazione della legge (da lei proposta e fortemente voluta) 20 febbraio 1958 n.75, sulla <em>abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui <\/em>(chiusura delle case di prostituzione).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref36\" name=\"_ftn36\">[36]<\/a> V. l\u2019opera citata nella nota precedente, p.93-84. La Merlin non precisa in quale fase dei lavori della Costituzione l\u2019emendamento fu da lei presentato ed approvato.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref37\" name=\"_ftn37\">[37]<\/a> Di recente, per esempio, nel volume collettaneo <em>Donne della Repubblica<\/em>, Il Mulino, 2016, <strong>Claudia Galimberti <\/strong>osserva: <em>con sole quattro parole <\/em>(\u201csenza distinzione di sesso\u201d) <em>lei <\/em>(la Merlin) <em>cambia la vita delle donne e la storia dei loro diritti<\/em> (p.119). La frase della Galimberti viene anche ripresa da <strong>Dacia Maraini<\/strong> nella <em>Introduzione <\/em>allo stesso volume, p.9. Analogamente la recensione del detto volume scritta da <strong>Eliana Di Caro<\/strong>, <em>Donne costituenti e diritti, <\/em>in <em>Il Sole 24 Ore<\/em>, domenicale del 12 giugno 2016, p.37.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref38\" name=\"_ftn38\">[38]<\/a> Si fa riferimento a <em>La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell\u2019Assemblea Costituente<\/em>, Camera dei deputati, Roma, 1970 (8 volumi).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref39\" name=\"_ftn39\">[39]<\/a> Art.7 del progetto (poi divenuto art.3 della Costituzione), primo comma.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref40\" name=\"_ftn40\">[40]<\/a> <em>La Costituzione della Repubblica<\/em> cit., vol.1, p.602.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref41\" name=\"_ftn41\">[41]<\/a> La proposta fu presentata dai due relatori nella seduta della sottocommissione dell\u201911 settembre 1946 e costituiva il contenuto dell\u2019art.2, del seguente tenore: <em>Gli uomini, a prescindere dalla diversit\u00e0 di attitudini, <u>di sesso<\/u>, di razza, di classe, di opinione politica e di religione, sono uguali di fronte alla legge ed hanno diritto ad uguale trattamento sociale<\/em> (<em>La Costituzione della Repubblica<\/em> cit., vol. VI, p.333).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref42\" name=\"_ftn42\">[42]<\/a> Va tenuto presente, peraltro, che dei lavori della Commissione dei 75 (e delle relative sottocommissione) fu redatto soltanto un resoconto sommario, mentre il resoconto stenografico si ha solo per le sedute della Assemblea.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref43\" name=\"_ftn43\">[43]<\/a> La Merlin, peraltro, faceva parte, come si \u00e8 detto, della terza sottocommissione, e non della prima.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref44\" name=\"_ftn44\">[44]<\/a> <strong>Maria Federici<\/strong>, <em>L\u2019evoluzione socio-giuridica della donna alla Costituente<\/em>, in AA. VV., <em>Studi per il ventesimo anniversario dell\u2019Assemblea Costituente, <\/em>vol. II, Vallecchi, 1969.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref45\" name=\"_ftn45\">[45]<\/a> Al riguardo \u00e8 stato gi\u00e0 citato il volume <em>Le donne della Costituente<\/em>, che contiene i profili biografici delle 21 costituenti. Questi profili sono stati ora ripubblicati in <em>Le Prime Italiane nelle Istituzioni,<\/em> cit.. In un altro recente volume (collettaneo) <em>Donne della Repubblica, <\/em>Il Mulino, 2016, sono illustrate le figure delle costituenti Teresa Noce, Teresa Mattei, Nilde Iotti e Lina Merlin.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref46\" name=\"_ftn46\">[46]<\/a> L\u2019innovativo ricordo di queste prime sindache \u00e8 avvenuto con l\u2019apertura della menzionata <em>Sala delle donne <\/em>nella Camera dei deputati, ove sono state collocate le loro fotografie. Per i nomi delle dieci sindache ed i rispettivi comuni v. <em>Le Prime Italiane nelle Istituzioni<\/em>, cit., p.129 ss., ove sono scritti anche brevi cenni biografici per ciascuna di loro.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref47\" name=\"_ftn47\">[47]<\/a> La legge costituzionale si \u00e8 resa necessaria a seguito della sentenza della Corte cost. n.422 del 12 settembre 1995, che aveva dichiarato l\u2019incostituzionalit\u00e0 di disposizioni legislative che imponevano nelle liste delle candidature quote minime dei componenti di ciascun sesso. Successivamente la Corte ha mutato orientamento con la sentenza n.49 del 13 febbraio 2003. Sulla vicenda v. <strong>Giuditta Brunelli<\/strong>, <em>Donne e politica. Quote rosa? Perch\u00e9 le donne in politica sono ancora cos\u00ec poche<\/em>, Il Mulino, 2006, p.47 ss.. <strong>Marilisa D\u2019Amico-Alessandro Concaro<\/strong>, <em>Donne e istituzioni politiche<\/em>, Giappichelli, 2006, 29 ss.. Recentemente v. <strong>Marta Cartabia<\/strong>, <em>Il principio di pari opportunit\u00e0 nella giurisprudenza costituzionale<\/em>, in <em>Quaderni del CSM<\/em> cit., p.53 ss. e <strong>Chiara Tripodina<\/strong>, <em>1946-2016. La \u201cquestione elettorale femminile\u201d <\/em>cit., che, nel \u00a7 4 (p.14-29), traccia un quadro completo del \u201cdiritto all\u2019elettorato passivo femminile dal secondo dopoguerra ad oggi\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref48\" name=\"_ftn48\">[48]<\/a> La media dei Paesi europei \u00e8 del 37 %.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref49\" name=\"_ftn49\">[49]<\/a> La percentuale era pi\u00f9 bassa se riferita ai soli comuni capoluoghi di provincia: l\u20198,25 % (8 comuni sul totale di 97). Nei comuni capoluoghi di regione le sindache erano 3 su 20 (15,00 %).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref50\" name=\"_ftn50\">[50]<\/a> Tina Anselmi \u00e8 stata nominata Ministra del lavoro e della previdenza sociale. In tale carica, dopo pochi mesi, il 21 gennaio 1977, present\u00f2 al Parlamento, in applicazione dell\u2019art.37 Cost., il disegno di legge governativo sulla \u201cparit\u00e0 di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro\u201d, divenuto la legge 9 dicembre 1977 n.903. Alla Anselmi come Ministro \u00e8 stato recentemente dedicato un francobollo, iniziativa rara per una persona vivente <strong>(Eliana Di Caro<\/strong>, in <em>Il Sole-24 ore<\/em>, domenicale del 22 luglio 2016, p.29).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref51\" name=\"_ftn51\">[51]<\/a> La regione di cui \u00e8 stata presidente la D\u2019Antonio \u00e8 l\u2019Abruzzo. Queste notizie, nonch\u00e9 cenni biografici delle tre donne indicate nel testo, possono leggersi in <em>Le Prime italiane nelle Istituzioni, <\/em>cit.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref52\" name=\"_ftn52\">[52]<\/a> La percentuale \u00e8 superiore alla media dei Paesi dell\u2019Unione europea, che \u00e8 del 33 %.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref53\" name=\"_ftn53\">[53]<\/a> I miglioramenti avutisi, indubbi sul piano della posizione giuridica della donna (nella sfera privata ed in quella pubblica), non possono, per\u00f2, ignorare l\u2019elevata frequenza dei c.d. femminicidi, e cio\u00e8 degli omicidi di donne dovuti a motivi di genere. Nel <em>Corriere della sera <\/em>del 4 agosto 2016 (p.17) si afferma che \u201cnegli ultimi dieci anni le donne ammazzate nel nostro Paese sono state 1.740: di queste 1.251 in famiglia (846 all\u2019interno della coppia)\u201d. Tale fenomeno, quali che siano le sue ragioni profonde, dimostra che la parit\u00e0 di genere, nella mentalit\u00e0 degli uomini italiani, \u00e8 ben lungi dall\u2019essere raggiunta.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref54\" name=\"_ftn54\">[54]<\/a> Il percorso verso tale traguardo \u00e8 bene espresso dal titolo di uno scritto di <strong>S. Gambino<\/strong>, <em>Verso la democrazia paritaria\u2026.cavalcando le lumache<\/em>, in <a href=\"http:\/\/www.asrid-online.it\/\">www.asrid-online.it<\/a>, 2005.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref55\" name=\"_ftn55\">[55]<\/a> Scarsa \u00e8 stata sempre la presenza femminile nella Corte costituzionale, essendosi essa limitata in passato soltanto ad una dei 15 componenti (e solo a partire dal 4 novembre 1998, in cui il Presidente della Repubblica Scalfaro nomin\u00f2 la prima componente donna, Fernanda Contri). Solo recentemente (dal novembre 2014), tale presenza ha raggiunto il numero attuale di tre componenti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref56\" name=\"_ftn56\">[56]<\/a> Ci si riferisce alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti, ai cui vertici non \u00e8 stata mai nominata una donna. Anche nelle cariche direttive degli uffici della magistratura ordinaria si rileva tuttora una presenza sensibilmente minore delle donne: alla data del 27 luglio 2016, nei posti direttivi degli uffici giudicanti la proporzione era del 72 % di uomini e del 28 % di donne; nei posti direttivi degli uffici di pubblico ministero tale proporzione era, rispettivamente, dell\u201984 e del 16 %. La tendenza \u00e8, per\u00f2, verso una lenta diminuzione (soprattutto negli uffici giudicanti) della ampia forbice, dovuta in rilevante misura al ritardo con cui le donne sono state ammesse nella magistratura.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/DSC_1556.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-2371\" src=\"https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/DSC_1556-300x199.jpg\" alt=\"dsc_1556\" width=\"300\" height=\"199\" srcset=\"https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/DSC_1556-300x199.jpg 300w, https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/DSC_1556-768x511.jpg 768w, https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/DSC_1556.jpg 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/DSC_1553.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-2370\" src=\"https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/DSC_1553-300x199.jpg\" alt=\"dsc_1553\" width=\"300\" height=\"199\" srcset=\"https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/DSC_1553-300x199.jpg 300w, https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/DSC_1553-768x511.jpg 768w, https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/DSC_1553.jpg 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/DSC_1543.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-2369\" src=\"https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/DSC_1543-300x199.jpg\" alt=\"dsc_1543\" width=\"300\" height=\"199\" srcset=\"https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/DSC_1543-300x199.jpg 300w, https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/DSC_1543-768x511.jpg 768w, https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/DSC_1543.jpg 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/DSC_1540.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-2368\" src=\"https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/DSC_1540-300x199.jpg\" alt=\"dsc_1540\" width=\"300\" height=\"199\" srcset=\"https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/DSC_1540-300x199.jpg 300w, https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/DSC_1540-768x511.jpg 768w, https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/DSC_1540.jpg 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/DSC_1538.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-2367\" src=\"https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/DSC_1538-300x199.jpg\" alt=\"dsc_1538\" width=\"300\" height=\"199\" srcset=\"https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/DSC_1538-300x199.jpg 300w, https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/DSC_1538-768x511.jpg 768w, https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/DSC_1538.jpg 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/DSC_1537.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-2366\" src=\"https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/DSC_1537-300x199.jpg\" alt=\"dsc_1537\" width=\"300\" height=\"199\" srcset=\"https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/DSC_1537-300x199.jpg 300w, https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/DSC_1537-768x511.jpg 768w, https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/DSC_1537.jpg 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/centolabeniculturali.it\/progettocentola\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/DSC_1543.jpg\"><br \/>\n<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il voto alle donne. Significato e conseguenze. 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